La pubblicazione di foto su Facebook nella pagina di chi le ha scattate “non comporta la cessione integrale dei diritti fotografici”. E’ quanto stabilito dalla IX sezione del Tribunale di Roma che in pratica riconosce il diritto d’autore anche per le foto pubblicate sul social network.
La libertà di utilizzo dei contenuti pubblicati dagli utenti con l’impostazione ‘Pubblica’ “non riguarda infatti i contenuti coperti da diritti di proprietà intellettuale degli utenti, rispetto ai quali l’unica licenza è quella non esclusiva e trasferibile concessa a Facebook”, spiega il Tribunale. In base a tale principio l’autore di alcune foto, assistito dallo Studio Lipani Catricalà & Partners, ha ottenuto il risarcimento del danno da parte di un quotidiano che aveva pubblicato le foto stesse senza alcuna autorizzazione.
La sezione capitolina del Tribunale, specializzata in materia d’impresa e di proprietà intellettuale, infatti, ha riconosciuto la risarcibilità sia del danno patrimoniale che del danno morale connesso al mancato riconoscimento della paternità delle fotografie e, dunque, ha stabilito l’esistenza di un pregiudizio cagionato dalla pubblicazione delle foto senza l’autorizzazione dell’autore e senza l’indicazione del suo nome.
Il caso nasce dalla pubblicazione di alcune foto nella pagina personale Facebook di un giovane fotografo scattate dallo stesso in una nota discoteca romana. Le foto erano poi apparse, all’insaputa dell’autore, in un quotidiano nazionale a corredo di una serie di articoli giornalistici, relativi al fenomeno della frequentazione dei locali notturni da parte di soggetti di giovane età e, successivamente, riutilizzate anche da alcuni programmi televisivi di rilievo nazionale.